molestie sessuali
Il diritto penale italiano non prevede attualmente per le molestie sessuali in ambito lavorativo una fattispecie ad hoc.
A livello giurisprudenziale le molestie sessuali sul lavoro sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati.
Più in generale è necessario ricordare che secondo la dottrina (Manzini) molestia è ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di una persona.
Tale definizione dottrinale del concetto di molestia è stata peraltro ripresa dalla giurisprudenza (Cass., sez. I, Sentenza 24 marzo 2005, n. 19718), secondo cui tale elemento è costituito da tutto ciò che altera dolosamente, fastidiosamente e importunamente lo stato psichico di una persona, con azione durevole o momentanea; non è necessario che tale condotta integri (anche) un serio attentato al bene della integrità morale della persona offesa.
L’A.S. n. 1628, di iniziativa della senatrice Rizzotti e altri, reca disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo.
L’articolo 1 introduce – similmente al disegno di legge n. 1597 – nel codice penale, all’articolo 609-ter.1, il reato di molestie sessuali. La disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche in forma verbale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità ovvero la libertà sessuale della persona.
La fattispecie si applica “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto è commesso nell’ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio. Il reato è procedibile a querela, da proporsi entro 6 mesi dai fatti di reato ed è irrevocabile.
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