DL Sostegni-bis: tax credit formazione professionale di alto livello
Le imprese che sostengono direttamente la formazione del proprio personale nell’ambito delle nuove tecnologie o che pongono in essere iniziative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali dei neo-laureati possono beneficiare del credito di imposta in proporzione alle spese sostenute.
Sono due le misure dedicate alla formazione del personale e dei giovani contenute nel testo di conversione del Decreto Sostegni bis.
Si tratta, rispettivamente dell’art. 48 bis “Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti”, e dell’art. 60 bis.
Con la prima misura agevolativa, lo Stato riconosce a favore delle imprese che decidono di investire sulla formazione di alto livello dei propri dipendenti un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute e fino ad un importo massimo di 30.000 euro e può essere portato a credito direttamente nel modello F24.
Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni e dal settore che sostengono spese per l’attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2020.
L’agevolazione fiscale si applica sui corsi di specializzazione e perfezionamento nell’ambito delle nuove tecnologie, di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero.
il credito è riconosciuto per la formazione spesa negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cybersecurity, digital twin, sistemi di visualizzazione e realtà au¬mentata, robotica avanzata e cobot, manifattura additiva, IOT e integrazione digitale dei processi aziendali.
Per quanto concerne la seconda misura (di cui all’art. 60 bis del decreto di conversione del Decreto Sostegni bis), alle imprese che sostengono finanziariamente l’ingresso dei giovani nel settore produttivo, lo Stato riconosce un credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – fino al:
- 100% delle spese sostenute, se si tratta di piccole e micro imprese;
- 90% delle spese sostenute, se si tratta di medie imprese;
- 80% per le grandi imprese. Il credito di imposta, così ripartito per percentuali, è da intendersi operante su un importo massimo di 100.000 euro.
Le imprese che intendono ottenere il credito di imposta, devono sostenere economicamente la formazione dei giovani tramite l’istituzione di borse di studio o attraverso il finanziamento di corsi di formazione finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università pubbliche o da società di formazione avanzate e accreditate per la formazione continua professionale e manageriale.
SCARICA Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176
Tante le misure in materia di sicurezza, ambiente ed energia:
art. 1-quinquies: tra i contributi a sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche quelli a compensazione dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali e l’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
art. 5: proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
art. 5-bis: misure per il settore elettrico tra cui l’utilizzo a fini compensativi di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;
art. 6: agevolazioni per la Tari;
Art. 6-ter: misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell’alluminio piccolo e leggero;
art. 7-ter: aree naturali protette;
art. 9-bis: differimento della Tari;
art. 10: tra le misure di sostegno al settore sportivo anche un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione;
art. 11-ter: semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»;
art. 28: iniziative internazionali per il finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima;
art. 32: credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione;
art. 32-bis: autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio;
art. 41: tra le misure per i contratti di rioccupazione, anche l’esonero dei datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali;
art. 48-bis: credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione;
art. 50: interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
art. 51: disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;
art. 58: tra le misure urgenti per la scuola, risorse anche per: sicurezza nei luoghi di lavoro; smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione; svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza e interventi di sanificazione;
art. 66: tra le disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, l’estensione dell’obbligo di assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
art. 73-quinquies: disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti;
art. 74: tra le misure a favore delle forse dell’ordine, anche finanziamenti per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi nonché per l’adeguata dotazione di Dpi;
art. 75-bis: tra le misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all’estero l’autorizzazione a stipulare polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di infortunio;
art. 77: disposizioni finanziarie, tra le altre, a copertura dei danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva.
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