DISPOSIZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE PER LE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITA’ SOSTENIBILE E GLI NTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE. 18/06/2021
Sono approvate le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato Tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.
Le disposizioni e le specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.
Gli impianti realizzati in conformità alle disposizioni ed alle specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424.
Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni e prescrizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424.
I progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, elaborati secondo il Regolamento (UE) 2016/424 e presentati alle competenti Amministrazioni successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono redatti in conformità alle disposizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato Tecnico del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del presente decreto.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto sono sottoposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessità di aggiornamento o revisione.
È abrogato il decreto dirigenziale 16 novembre 2012 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone » a far data dalle disposizioni del successivo art.5 del presente decreto.
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