Prestazioni economiche per le vittime dell’amianto

Prestazioni economiche per le vittime dell’amianto: aggiuntiva alla rendita e prestazione una tantum

Con circolare n. 25 del 27 settembre 2021 sono illustrate le novità in materia introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all’art. 1, commi da 356 a 359, ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni economiche per le vittime dell’amianto erogate dall’Inail.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti è previsto il pagamento di una prestazione aggiuntiva del 15% della rendita in godimento. La prestazione è corrisposta unitamente al rateo di rendita, superando il precedente sistema del pagamento in acconti e saldi. Per l’eventuale pagamento relativo a periodi precedenti si applicano le misure vigenti per ciascuno dei periodi interessati.

Per quanto riguarda la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, l’art. 1, comma 357, della legge 178/2020, stabilizza la prestazione, originariamente introdotta in via sperimentale. È confermato, anche per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’importo di euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dei malati o, in caso di decesso, degli eredi.

Il termine di decadenza per la presentazione della istanza è di tre anni decorrenti dall’accertamento della malattia, e cioè dalla data della prima diagnosi della malattia desumibile dalla documentazione sanitaria. Il termine triennale opera sia per i malati sia per gli eredi.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2021, infine, è stata disposta la soppressione dell’addizionale a carico delle imprese prevista dalla normativa istitutiva del Fondo.

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