Un prodotto fitosanitario è un prodotto pronto all’impiego, previa diluizione in acqua (salvo eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti vegetali) o influirne sui processi vitali (crescita, ecc.). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti.
La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha predisposto una procedura per l’applicazione dell’art.34 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 per consentire la possibilità di accesso al mercato per gli operatori che ricadano nelle condizioni previste dall’art.34 stesso, nell’attesa della messa a punto di una linea guida comunitaria in tale ambito.
L’art. 34 del Regolamento(CE) 1107/2009 prevede la possibilità, per i richiedenti di un’autorizzazione, di essere “esentati dall’obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, se lo Stato membro cui è presentata la domanda dispone delle relazioni dei test e degli studi in questione e i richiedenti dimostrano di aver ottenuto l’accesso conformemente agli articoli 59, 61 o 62 oppure che l’eventuale periodo di protezione dei dati è scaduto”.
Prevede, inoltre, che: “su richiesta dello Stato membro interessato, i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso”.
Consulta la nota dell’8 marzo 2022
Prodotti fitosanitari, gestione delle istanze di autorizzazione secondo l’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1107/2009
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