REGOLAMENTO UE 2021/382

NOVITÀ IN TEMA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

Regole emanate a modifica del Reg. CE 852/2004

Gestione degli allergeni alimentari

“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.”

Quanto soprariportato risulta essere un punto di partenza per l’eliminazione della dicitura spesso presente nelle etichette alimentari “può contenere tracce di”, panacea per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ma limitante e poco rassicurante per i soggetti allergici e non, ai quali la dicitura si riferisce, limitando il consumo di molteplici categorie di alimenti non contenenti naturalmente o secondo ricetta l’allergene, ma potenzialmente contaminate. Operazioni di distinzione delle attrezzature o di sanificazione idonea possono essere validi strumenti per evitare contaminazioni crociate di sostanze allergeniche.

Ridistribuzione degli alimenti

In relazione alla vita commerciale degli alimenti, questi possono essere ridistribuiti secondo le seguenti direttive:
— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima di tale data;
— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione, fino a tale data e successivamente;
— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione, in qualsiasi momento

Gli OSA dovranno valutare se gli alimenti ridistribuiti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, affinché la vita residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
— l’integrità dell’imballaggio;
— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di mantenimento delle idonee temperature;
— la data di congelamento, se applicabile;
— le condizioni organolettiche;
— la garanzia di rintracciabilità, nel caso di prodotti di origine animale

Cultura della sicurezza alimentare

“Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino”.
L’impegno da parte della dirigenza, tenuta conto la natura e le dimensioni dell’azienda, deve comprendere le azioni seguenti:
— garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
— mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
— verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
— garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
— garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
— incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

 

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