RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Il 26 aprile 2010 è entrato in vigore il Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. n. 81/08 riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) e il seminario ha dato risposte a diverse domande sulle fonti di potenziale rischio ROA, sulle attività a rischio e sulle modalità di valutazione del rischio da ROA.
L’Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida “le buone prassi”.
Porto 626 offre servizio di valutazione dello specifico rischio anche grazie all’impiego di dati forniti da banche dati ufficiali.
