- 9 Novembre 2018
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
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Compiti, obblighi e responsabilità secondo il titolo III art. 74 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
ABC Sicurezza ad uso dei DPI
Settore di riferimento Metalmeccanico ed Installazione di Impianti con particolare attenzione alle piccole e medie aziende. A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Luglio 2018
Il Titolo III, capo II del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. “Uso dei dispositivi di protezione individuale” tratta dei requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Sono previsti obblighi precisi a carico del datore di lavoro per quanto concerne la scelta, le condizioni d’uso, l’igiene, la tenuta in efficienza e l’addestramento all’uso nonché obblighi altrettanto puntuali per i lavoratori coinvolgendo nel sistema sicurezza tutti gli operatori. Comprendono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Sono esclusi da questa categoria:
– Indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati alla protezione;
– Attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
– Attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia etc.;
– Attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
– I materiali sportivi;
– I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
– Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva. Per prima cosa è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio o contenerlo mediante misure tecniche di prevenzione e/o con procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l’esposizione del lavoratore. Se si verifica la permanenza di un rischio residuo nello svolgere l’attività considerata, in quanto i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale. Oltre ai requisiti essenziali di salute e sicurezza nella scelta dei DPI è necessario tenere conto delle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro e dell’utente e quindi non solo non comportare un rischio maggiore di quello che prevengono ma anche essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Sono poi da considerare tutti quegli elementi che rendono il DPI comodo e gradito all’operatore che sarà di conseguenza più invogliato ad utilizzarli e cioè: Non devono creare impedimenti particolari o eccessivi all’operatività della persona Devono essere adattabili alla persona, comodi e ben tollerati, devono essere resistenti e il più possibile economici. Non devono avere parti pericolose Devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza. La manutenzione deve essere facile e devono essere eventualmente resistenti alle operazioni di manutenzione. I DPI che vanno a contatto con l’epidermide devono essere compatibili con la stessa.
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