- 6 Febbraio 2018
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e formazione pregressa
Aggiornamento attrezzature di lavoro scadenza 12 marzo 2018
Scade il 12 marzo 2018 il termine per l’aggiornamento di alcuni abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. I corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro sono in conformità all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, con il quale sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo del 22/2/2012 sono le:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo
Quindi il 12 marzo 2018 è il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento per alcuni soggetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 entrato in vigore il 12/3/2013.
L’accordo, individua le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione, al punto 6 aveva stabilito che l’abilitazione deve essere rinnovata entro i 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento con la durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici di cui agli allegati III e seguenti.
Con tale Accordo è stata altresì riconosciuta al punto 9.1 una formazione pregressa alla sua entrata in vigore e più precisamente sono stati riconosciuti validi i corsi già effettuati entro tale data che soddisfacessero però, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i seguenti requisiti:
“a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento”
mentre con il punto 9.2, poi modificato con il punto 12.11. dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP/ASPP,circa la decorrenza dei 5 anni è stato stabilito che:
“Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”.
Percui, coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 sull’abilitazione di particolari attrezzature di lavoro hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa e cioè che avevano già completata a tale data, il 12/3/2013, la loro formazione con i requisiti di cui alla lettera a) di cui al punto 9.1 compresa la effettuazione della verifica finale di apprendimento, dovranno completare il loro aggiornamento entro il 12/3/2018.
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