Cantiere edile privo di qualsiasi misura antinfortunistica

Cassazione Penale, Sez. 1, 12 marzo 2021, n. 9887

Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 marzo 2017 con la quale G.G. e C.G. sono stati giudicati responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 437 cod. pen., per avere omesso di attuare idonee cautele per prevenire gli infortuni sul lavoro, in epoca immediatamente precedente e successiva all’agosto 2012 e nell’attualità.

Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la concorrente responsabilità degli imputati che, nella condivisa qualità di imprenditori e datori di lavoro (C.G. anche di direttore dei lavori), aprivano e gestivano un cantiere edile senza rispettare alcuna disposizione antinfortunistica con riguardo ai rischi di folgorazione, di caduta, d’inciampo, di crollo e in generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impiegando, senza alcuna protezione e senza dispositivi di protezione individuale, numerosi operai, mai formati sui rischi specifici del cantiere, costretti a lavorare in condizioni pericolose e precarie, senza parapetti e cinture di sicurezza, così esponendoli a gravi rischi per la propria incolumità fisica.

La responsabilità degli imputati è stata affermata sulla base delle concordi dichiarazioni dei testi escussi al dibattimento (committente, dipendenti, ecc.), degli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati dai Carabinieri, dalla Polizia Municipale e dalla ASL competente, dal sequestro del cantiere, dai rilievi video­ fotografici effettuati, nonché sulla base di una conversazione telefonica del 16 novembre 2012 intercorrente tra i due imputati, ritenuta utilizzabile.

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