Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2021, n. 14696

Responsabilità amministrativa ex art. 25- septies, comma 3, d.lgs. 231/2001 e sanzioni interdittive

Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: D’ANDREA ALESSANDRO
Data Udienza: 14/04/2021

Fatto

1. Con sentenza del 5 novembre 2019 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, applicava, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., alla società Gruppo Commercio s.r.l. – quale ente responsabile per il reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., in relazione all’art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001 – la sanzione pecuniaria di euro 12. 900,00, corrispondente a n. 50 quote societarie. Il Tribunale di Padova disponeva, altresì, che «Vanno applicate le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per la durata di mesi tre».

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.F.P., a mezzo del proprio difensore, in qualità di amministratore unico della società Gruppo Commercio s.r.l.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 11, 13 e 14 d.lgs. n. 231 del 2001, ritenendo che le sanzioni interdittive non costituiscono una conseguenza automatica della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta, peraltro non ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni per la loro applicazione.
Le sanzioni interdittive erano rimaste escluse dal realizzato accordo ex art. 444 cod. proc. pen., avente ad oggetto la sola applicazione della pena pecuniaria, per cui tali sanzioni non avrebbero potuto essere applicate dal giudice, in quanto in violazione dell’accordo raggiunto tra le parti.

In secondo luogo, il ricorrente osserva che se è vero che l’art. 25-septies del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, è anche vero che dalla disciplina degli artt. 11, 13 e 14 dello stesso d.lgs. è possibile evincere l’esclusione di ogni tipo di automatismo nella loro applicazione, dovendosi effettuare la relativa scelta in applicazione di precisi criteri cui il giudice è obbligato ad attenersi. Per la loro applicazione, infatti, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni richieste dall’art. 13, lett. a) e b), d.lgs. n. 231 del 2001, di cui il decidente è tenuto a dare adeguata rappresentazione in motivazione – come, invece, non effettuato nel caso in esame -.

Secondo quanto disposto dall’art. 14 d.lgs. 231/2001, inoltre, il giudice, sempre fornendo idonea motivazione, dovrebbe operare una scelta tra le diverse possibili sanzioni interdittive, determinandone il tipo e la relativa durata, senza poter procedere, come invece effettuato nella sentenza impugnata, ad una loro indiscriminata applicazione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta applicazione delle sanzioni interdittive.

Diritto

1. Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza della doglianza dedotta.

2. La gravata sentenza è stata emessa, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e 63 d.lgs. 231 del 2001, nei confronti della società Gruppo Commercio s.r.l. – di cui il G.F.P. è amministratore unico – per esserle stata imputata la responsabilità amministrativa ex art. 25- septies, comma 3, d.lgs. 231/2001, in ragione del quale, nel caso di condanna per il delitto di cui all’art. 590, comma 3, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, «si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Tale ultimo articolo distingue le quattro categorie di sanzioni – pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza – previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, specificando, al comma 2, che le sanzioni interdittive sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come in precedenza osservato, nell’impugnata sentenza sono state applicate cumulativamente tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, per la durata di mesi tre.

Tale statuizione è per il Collegio viziata sotto un duplice profilo, inducendo alla pronuncia del relativo annullamento.

3. In primo luogo rileva, infatti, il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni “principali” e non “accessorie”, per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell’accordo medesimo (così, espressamente, Sez. 3, n. 45472 del 08/06/2016, P.M. e altro in proc. Società Talian, Rv. 267919-01).

Le natura di sanzioni “principali”, e non “accessorie”, delle sanzioni interdittive è, in particolare, desumibile dai contenuti della norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 231 del 2001, che ne definisce le modalità di commisurazione e di scelta, richiamando il corrispondente art. 11 sulle sanzioni pecuniarie quanto all’individuazione dei criteri per la loro determinazione nel tipo e nella durata, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Appare evidente, pertanto, come nel caso di “patteggiamento” l’applicazione delle sanzioni interdittive possa essere consentita solo all’esito di un espresso accordo intervenuto tra le parti, mediante il quale vengano preventivamente stabiliti il tipo e la durata della sanzione ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 in concreto da applicarsi.

Ne consegue l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato cumulativamente le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, in quanto ultra petita, per averle disposte in violazione dell’accordo processuale raggiunto dalle parti, avente ad oggetto la sola sanzione pecuniaria. Il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude, infatti, al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell’accordo ed incide sul consenso prestato.

4. L’impugnata sentenza è, altresì, viziata per l’assoluta genericità e carenza di motivazione con cui il giudice di merito ha cumulativamente applicato tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001.

Il Collegio ritiene corrette le espresse deduzioni difensive, per cui il giudice di merito avrebbe assunto la propria decisione senza conformarsi ai disposti degli artt. 11, 13 e 14 d.lgs. n. 231 del 2001. La scelta della sanzione interdittiva concretamente da applicarsi, infatti, deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati (per le sanzioni pecuniarie) dall’art. 11 del suddetto d.lgs. – e cioè: «tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» -, nella ricorrenza di almeno una delle condizioni richieste dalle lett. a) e b) del successivo art. 13 – ovvero qualora: «a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti»
– altresì provvedendo alla determinazione del relativo tipo e della sua durata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 del citato d.lgs.

Tutto ciò non può che essere svolto mediante un percorso logico ed argomentativo che il giudice è tenuto a rappresentare, sia pur succintamente, nella motivazione del provvedimento applicativo della sanzione interdittiva. E’ indispensabile, cioè, esplicare in base a quali criteri e nella ricorrenza di quali presupposti è stato ritenuto necessario disporre l’applicazione della sanzione – o anche di più sanzioni – ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, altresì rappresentando le modalità attraverso cui si è pervenuti alla scelta del relativo tipo e della sua durata.
L’indicata motivazione è del tutto assente nella sentenza impugnata, che, in maniera assertiva e senza alcuna esplicazione in proposito, si è limitata a disporre l’indiscriminata applicazione di tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001. Ne consegue allora, anche sotto tale profilo, l’affermazione di illegittimità del provvedimento gravato.

5. In esito alle superiori considerazioni, deve procedersi, pertanto, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione, che si elimina, relativa all’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. 231 del 2001.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle sanzioni interdittive, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma il 14 aprile 2021

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