Cassazione Penale, Sez. 4, 9 luglio 2019, n. 29919

Infortunio mortale durante l’installazione della “pista banco basculante”. Operazioni sotto un carico sospeso

Cassazione Penale, Sez. 4, 9 luglio 2019, n. 29919

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 17/01/2019

Fatto

1. Con la gravata sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila in data 11 dicembre 2015, appellata dagli imputati C.R. e F.F., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi in relazione ai capi b), c), d) ed f) dell’imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione; ha assolto F.F. dai reati lui ascritti a capi a) ed e) perché il fatto non sussiste; ha ridotto le somme liquidate a titolo di provvisionale. Agli imputati (oltre alle fattispecie contravvenzionali dichiarate prescritte) era stato contestato il reato p. e p. dagli artt. 113, 589 , 2 comma c.p. perché in cooperazione colposa tra loro, CH.R. (la cui posizione non rileva in questa sede) e C.R., nella qualità di contitolari della ditta R&R s.r.l. che aveva ricevuto la commessa da parte della FOREX PREFABBRICATI s.r.l. per la costruzione ed il montaggio in azienda della macchina denominata “Pista banco basculante” e datori di lavoro di S.N., per colpa consistita , quanto a, CH.R. (e C.R.) nella qualità di contitolari della ditta R&R srl che aveva ricevuto commessa da parte della Forex Prefabbricati Srl per la costruzione ed il montaggio in azienda di macchina denominata “pista banco-basculante” (nel prosieguo “pista”) e datori di lavoro di S.N., in negligenza, imperizia ed imprudenza e nella violazione dei precetti di cui alla norme di prevenzione (art. 2087 codice civile, 29 comma primo, 71 commi terzo e quarto del decreto legislativo n. 81 del 2008) omettendo di adottare nell’esecuzione dei lavori cui era stato adibito il dipendente S.N. le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica a tutelarne l’integrità fisica; omettendo altresì la valutazione di tutti i rischi concernenti l’installazione e montaggio della pista ed in particolare quelli connessi al possibile investimento dei lavoratori da parte della componentistica; omettendo di adottare le migliori misure tecniche idonee ad assicurare un montaggio accurato della pista ed in particolare misure idonee ad evitare che i lavoratori operassero sotto carichi sospesi e che venissero prese misure per garantirne la sicurezza quali l’utilizzo di idonei cavalletti o spessori, omettendo di utilizzare il carroponte messo a disposizione dalla Forex Prefabbricati conformemente alle istruzioni d’uso ed invece operando per trascinare la pesante sponda metallica della pista dopo che erano già stati messi in opera alcuni perni che la univano alla restante attrezzatura facendo sì che – in espressa violazione di legge- venisse sollevato un carico ormai fissato al suolo omettendo di collegare tutte e quattro le imbragature in metallo presenti sul carroponte per sollevare la sponda ed anzi utilizzandone una sola. F.F. nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e responsabile tecnico di produzione della ditta Forex Prefabbricati Srl, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza e nella violazione dei precetti di cui alla norma di prevenzione 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008, omettendo di effettuare il coordinamento con la ditta R&R Srl cui aveva messo a disposizione il carroponte presente all’interno della propria azienda per montare la pista, così da predispone gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui era esposto il S.N., anche vigilando sul corretto uso delle attrezzature messe a disposizione (il manuale d’uso dei carroponte richiama espressamente il divieto di sollevare carichi non liberi e in qualche modo fissati), cagionavano tutti la morte di S.N. il quale, posto ad infilare altro perno sotto la sponda sollevata dal carroponte mediante una sola braca che si spezzava e per il peso eccessivo e per le forze innescate dal fissaggio al suolo della stessa, veniva investito dalla sponda metallica che lo schiacciava procurandone il decesso istantaneo.
2. Avverso tale decisione ricorrono.
2.1. L’imputato C.R. lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto nesso di causalità tra le condotte attribuite ad esso ricorrente e l’evento. La gravata sentenza non avrebbe poi proceduto al doveroso giudizio contro fattuale ed avrebbe male Interpretato la deposizione del teste T., addirittura travisandola. Deduce ancora vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e dei profili di colpevolezza. Sostiene poi l’intervenuta violazione dei criteri di valutazione della prova liberatoria e la mancata valutazione della consulenza tecnica di parte. Ritiene altresì la sussistenza di vizi motivazionali ed in relazione all’ammontare della provvisionale ed al trattamento sanzionatorio.
2.2. Le parti civili M.A. e S.O. dolendosi sotto più profili della riforma della gravata sentenza quanto alla assoluzione dell’imputato F.F., il cui comportamento era da considerarsi quale necessario antecedente logico delle vento infausto occorso a S.N.. In particolare lamenta la mancata applicazione dell’art. 26 del D.lgsvo n. 81/2008 in materia di “rischio interferenziale”.

Diritto

3. Il ricorso dell’imputato è da ritenersi infondato e va pertanto disatteso. Va premesso che è giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016 , Rv. 266617 – OlSez. 1A, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3A, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2A, 2/3-4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.
4. Nel caso di specie dall’esame congiunto delle sentenze di merito emerge la insussistenza delle proposte censure. Va in primo luogo posto in rilievo che il ricorrente (strategia difensiva comune a tutti gli imputati nei giudizi di merito) continua a ritenere esclusa la propria responsabilità riferendo l’evento unicamente alla condotta colposa del di lui coimputato F.F. (mandato assolto dalla Corte territoriale), per poi comunque contraddirsi ove afferma (pag. 10 del ricorso) che “alla condanna del C.R., non può che accompagnarsi quella del F.F.”. Appaiono pertanto del tutto non pertinenti le considerazioni del ricorrente in ordine all’escluso rischio interferenziale, la cui mancata esclusione, in ipotesi, non avrebbe vertamente comportato una sua assoluta esenzione da responsabilità, ove si consideri che è giurisprudenza costante di questa Corte che il fatto che la posizione di garanzia fosse rivestita anche da altri soggetti, non costituisce poi esclusione di responsabilità per alcuno dei medesimi, poiché in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez. 4, n. 6507 del 9/2/2018, Rv. 272464; Sez.4, n.18826 del 9/2/2012, Rv.253850). Nella specie peraltro è emerso oltre al fatto che l’odierno ricorrente era incontestatamente il datore di lavoro del S.N., che questi ebbe ad eseguire unitamente al lavoratore la manovra di istallazione e montaggio della pista basculante, omettendo di utilizzare tutte e quattro le imbracature di metallo presenti sul carro ponte, operando sotto un carico sospeso. Sul punto del resto il ricorso è assolutamente silente, continuando il ricorrente anche nei successivi motivi a dolersi esclusivamente dell’assoluzione del F.F. (cfr. ad esempio pagg. 6 e 7 del ricorso o pag. 9 ove testualmente si afferma: il magistrato dell’impugnazione ha errato nel non considerare il comportamento colposo del F.F. quale necessario antecedente logico dell’evento infausto occorso al S.N.).
5. Del tutto generiche e solo accennate le lagnanze in merito al giudizio contro fattuale su cui pure si è espressa sia pure sinteticamente la impugnata sentenza ed in ordine al preteso comportamento del lavoratore, in tesi interruttivo del nesso causale, censura evidentemente priva di pregio, considerato che- come posto già in rilievo- il S.N. stava operando non solo su disposizione dell’odierno ricorrente, ma addirittura coadiuvando il medesimo nell’operazione da questi intrapresa.
6. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della provvisionale riconosciuta alle costituite parti civili. Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui è peraltro costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione sia del principio per cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 5, n.5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068), sia del principio per cui, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile (Sez. 6, n.49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701).
7. A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al ricorso proposto dalle parti civili. Va preliminarmente osservato a riguardo che la totale riforma della sentenza di primo grado impone invece al giudice di appello,secondo una regola di giudizio, sempre ribadita da questa Corte (sez. 1^ sentenza n. 1381 del 10/02/1995, ud. 16/12/1994, PM C/Verderosa Rv. 201487; sez. 2 12.12.2002 n. 15756 PG in proc. contrada Rv. 225564), la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. È quindi indispensabile, ai fini di un persuasivo e completo giudizio di legittimità, rilevare il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non solo dal testo della sentenza di appello, ma anche dal suo raffronto col testo della sentenza appellata, soprattutto quando il vizio investa la valutazione dell’intero quadro probatorio.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia pienamente assolto a questo compito. Ed invero è stato innanzitutto richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui il concetto di interferenza, ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall’art. 7 d.lgs. 626 del 1994 (ora art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – vale a dire contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione – in quanto la “ratio” della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Rv. 273257 – 01), ritenendo giuridicamente rilevante la previsione normativa di cui all’art. 26 citato, solo quando in concreto si sia in presenza di “rischi interferenziali. Ha poi escluso che nella fattispecie gli stessi ricorressero in quanto l’istallazione ed il montaggio della pista basculante era avvenuta in zona diversa da quella ove operavano i dipendenti della FOREX e che comunque talune omissioni in tesi addebitabili al F.F. avessero avuto efficienza causale nella determinazione dell’evento. In particolare ha poi sottolineato come non potesse addebitarsi al F.F. l’onere di un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori a fronte delle capacità organizzative della R&R Srl e della specificità dei lavori da eseguire.
8. Quanto al dedotto travisamento della prova, è sufficiente ricordare che è ripetutamente affermato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013. Buonfine, Rv. 256837; Sez.4, n.19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636). Va poi aggiunto che la sentenza impugnata non si è limitata a basarsi sulla testimonianza del T., ma ha indicato ulteriori e concordi elementi a conferma di tali dichiarazioni.
9. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali 

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna l’imputato e le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, li 17 gennaio 2019

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