checklist formazione lavoratori

Elenco delle voci corrispondenti ai controlli da eseguire nelle varie fasi della formazione

checklist formazione lavoratori

Una lista di controllo è un qualsiasi elenco esaustivo di cose da fare o da verificare per eseguire una determinata attività. È spesso utilizzato anche il termine anglosassone checklist.

La Direzione generale cura della persona, salute e welfare Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica Regione Emilia Romagna ha predisposto una lista di controllo DOCUMENTO DI OMOGENEITÀ DEI COMPORTAMENTI IN VIGILANZA conforme agli Accordi Stato-Regioni 21.12.2011 n. 221 – n. 223 –  Linee Applicative – Accordo Stato Regioni 07.07.2016 n. 123.

In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Il presente accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza.

L’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 nasce con l’obiettivo di riallineare la normativa relativa alla formazione degli RSPP e ASPP al cosiddetto “Testo Unico della Sicurezza sul lavoro” D. Lgs. 81/2008, ai successivi Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e al Decreto del 6 marzo 2013, riguardante i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. La necessità di tale aggiornamento era sentita da tempo: dall’agosto 2014 infatti la Commissione Consultiva Permanente aveva iniziato la redazione del testo di aggiornamento dell’Accordo, in conformità alle disposizioni normative vigenti emanate o modificate successivamente al 2006 e tenendo conto dei risultati ottenuti dopo il periodo di sperimentazione, previsto al punto 2.7 dell’Accordo del 2006. L’accordo disciplina anche la formazione dei lavoratori inseriti in aziende a rischio medio basso o, anche se occupati in aziende identificate con codice ateco di rischio medio-alto, che svolgano comunque mansioni riconducibili a rischio basso. Per tali categorie di lavoratori sarà possibile effettuare la formazione specifica di 4 ore, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, anche in modalità e-learning, a condizione che i lavoratori conoscano la lingua utilizzata ed abbiano facilità di accesso alle tecnologie impiegate per la formazione. Nella premessa all’Accordo si precisa che la modalità e-learning per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla Contrattazione collettiva, ove previsto, e con le modalità disciplinate dall’allegato II dell’accordo, che sostituisce l’allegato I degli accordi DLSPP/lavoratori/dirigenti/preposti. A tal proposito si precisa che sono stati eliminati gli esami in presenza per la formazione e-learning laddove previsti dai precedenti accordi. Nell’allegato III l’accordo recepisce quanto previsto della legge 98/2013 (il cosiddetto “Decreto del Fare”) che ha introdotto, mediante il comma 5 bis all’art. 32 ed il comma 14 bis all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il riconoscimento dei crediti formativi e gli esoneri per contenuti analoghi della formazione relativa ai vari attori che hanno ruoli in materia di sicurezza.
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