Cnpi la Linea guida sulla sicurezza degli impianti elettrici

uno strumento che racchiude in sé la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.

Cnpi la Linea guida sulla sicurezza degli impianti elettrici

Dal Cnpi arriva la Linea guida “Verifica e controllo impianti elettrici. Dlgs 81/08” elaborata dal gruppo di lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e dal gruppo Impianti elettrici ed elettronici del consiglio nazionale in carica dal 2013 al 2018. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Edizione 07.2018
La presente linea guida punta a indicare le misure indispensabili (manutenzione) che il Datore di Lavoro, (così come definito dal D.Lgs.81/08 smi) deve mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza a persone e beni. 
Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l’impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della funzionalità e sicurezza. 
La manutenzione degli impianti elettrici è un obbligo di Legge stabilito per tutti i proprietari/responsabili/amministratori di impianti elettrici (secondo quanto indica l’art. 1, comma2 del DM37/08). 
Il soggetto responsabile deve adottare le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni fornite dall’impresa installatrice che ha realizzato gli impianti elettrici e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (Art. 8, comma 2). 
In aggiunta agli articoli del Codice Civile e altre Leggi Italiane, il D.Lgs. 81/08 (art. 15, lettera z) stabilisce che la manutenzione nei luoghi di lavoro degli ambienti, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti è una misura indispensabile per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. 
Secondo l’articolo 10, comma 1 del DM 37/08, la manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto, né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi). 
Mentre la Norma CEI 64-8/6 all’articolo 62.1.4 stabilisce che i risultati delle verifiche periodiche di un impianto elettrico, o di una sua parte, devono essere registrati, l’articolo 86, comma 1 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che l’esito dei controlli deve essere contenuto in un registro tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, da non confondere con quello delle verifiche periodiche previsto dal DPR 462/01, che possono essere eseguite solo da organismi abilitati è che ha una finalità diversa dalla verifica ai fini della manutenzione

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