- 28 Gennaio 2019
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
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uno strumento che racchiude in sé la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.
Cnpi la Linea guida sulla sicurezza degli impianti elettrici
Dal Cnpi arriva la Linea guida “Verifica e controllo impianti elettrici. Dlgs 81/08” elaborata dal gruppo di lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e dal gruppo Impianti elettrici ed elettronici del consiglio nazionale in carica dal 2013 al 2018. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Edizione 07.2018
La presente linea guida punta a indicare le misure indispensabili (manutenzione) che il Datore di Lavoro, (così come definito dal D.Lgs.81/08 smi) deve mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza a persone e beni.
Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l’impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della funzionalità e sicurezza.
La manutenzione degli impianti elettrici è un obbligo di Legge stabilito per tutti i proprietari/responsabili/amministratori di impianti elettrici (secondo quanto indica l’art. 1, comma2 del DM37/08).
Il soggetto responsabile deve adottare le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni fornite dall’impresa installatrice che ha realizzato gli impianti elettrici e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (Art. 8, comma 2).
In aggiunta agli articoli del Codice Civile e altre Leggi Italiane, il D.Lgs. 81/08 (art. 15, lettera z) stabilisce che la manutenzione nei luoghi di lavoro degli ambienti, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti è una misura indispensabile per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Secondo l’articolo 10, comma 1 del DM 37/08, la manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto, né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi).
Mentre la Norma CEI 64-8/6 all’articolo 62.1.4 stabilisce che i risultati delle verifiche periodiche di un impianto elettrico, o di una sua parte, devono essere registrati, l’articolo 86, comma 1 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che l’esito dei controlli deve essere contenuto in un registro tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, da non confondere con quello delle verifiche periodiche previsto dal DPR 462/01, che possono essere eseguite solo da organismi abilitati è che ha una finalità diversa dalla verifica ai fini della manutenzione
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