- 29 Marzo 2021
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
Formazione 4.0 (link a https://www.networkgtc.it/wp-content/uploads/2019/02/Scheda-Bando-Formazione-4.0pdf.pdf) , nell’ambito del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (link a https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40) , si pone l’obiettivo di incoraggiare le imprese nella formazione del personale dipendente in merito alle tecnologie rivelanti, volte cioè alla trasformazione digitale e tecnologica delle aziende.
La misura offre numerosi benefici per le imprese, vediamo quali.
Formazione 4.0 e credito d’imposta
Le aziende che aderiscono a formazione 4.0 ottengono un credito d’imposta in percentuale rispetto alle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili. In particolare, è riconosciuto:
- alle piccole imprese: il 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000
- alle medie imprese: il 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000
- alle grandi imprese: il 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000
Nel caso i destinatari della formazione siano dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, il credito d’imposta è aumentato fino al 60%.
Possono essere ammesse al credito d’imposta anche le spese che riguardano il personale occupato in uno degli ambiti aziendali come da allegato A della legge n.205 del 2017 e che rivesta il ruolo di docente o tutor nelle attività di formazione, fino al 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello delle spese sostenute.
I benefici vengono erogati a due condizioni:
- che l’impresa rispetti le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- che l’impresa adempia correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali diretti ai dipendenti
A chi si rivolge Formazione 4.0
Le aziende residenti in Italia indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Non possono accedere a Formazione 4.0:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Come accedere
Le imprese devono comunicare la volontà di accedere alle agevolazioni al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso un modello, stabilito da apposito decreto insieme a contenuto e termini di invio.
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