DPI Agenti chimici edilizia

DPI – I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER IL RISCHIO AGENTI CHIMICI NEL SETTORE
DELL’EDILIZIA INAIL 2021

Il comparto dell’edilizia può rappresentare una fonte rilevante di esposizione occupazionale al rischio chimico, a causa dell’impiego di agenti chimici notoriamente riconosciuti come pericolosi per la salute e, più recentemente, di nuovi inquinanti collegati alla cosiddetta ‘edilizia verde’, da più parti identificati quali rischi emergenti.

Già nel 2004, l’European Agency for Safety and Health at Work (Eu-Osha) evidenziava la possibile relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia, con particolare riferimento a silicosi e a gravi patologie respiratorie, a dermatiti professionali e, anche se meno frequentemente, all’asma allergica.

Per alcune categorie di operai edili ci sono, poi, evidenze statistiche di un maggior rischio di sviluppare neoplasie del polmone e delle cavità nasali, ed associazioni con l’esposizione a cancerogeni occupazionali.

Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i settori lavorativi impegnati nella sostenibilità energetica garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita davvero intelligente, sostenibile e inclusiva.

 

 

 

IL RISCHIO CHIMICO IN CANTIERE
LA SCELTA DEI DPI
Obblighi di datore di lavoro, preposto e lavoratori
Flow chart scelta APVR, norma tecnica UNI EN 11719:2018
REQUISITI DI CONFORMITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato nella Gazzetta uffi ciale n. 101 del 30 aprile 2008 – Supplemento ordinario n. 108

Regolamento (UE) n. 425/2016
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (testo rilevante ai fi ni del SEE)

D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

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