Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo 2019 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17

Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

Il decreto è in vigore dal 12 marzo 2019, risponde alla Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163 ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019.
Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI”.
Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,  sono  apportate le seguenti modificazioni: 
a) il titolo del decreto e’ sostituito dal seguente: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  marzo  2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga  la  direttiva 89/686/CEE del Consiglio»; 
b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: 
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1.  Le  norme  del presente  decreto  si  applicano   ai   Dispositivi   di   protezione individuale (DPI) di cui  all’articolo  2  del  regolamento  (UE)  n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.»; 
c) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: 
«Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformita’ dei DPI). – 1. Ai sensi  del  presente  decreto,  per  le  norme  armonizzate  si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI. 
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le  organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative  a livello nazionale.»; 
d) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: 
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). –  1.  I  DPI  possono essere messi  a  disposizione  sul  mercato  solo  se  rispettano  le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI. 
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al  comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel  territorio  dell’Unione  sia  in  grado  di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo  15  e all’allegato III del regolamento DPI, nonche’, relativamente  ai  DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli  allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.»; 
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente: 
«Art. 5 (Procedura di valutazione della conformita’). – 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria,  il fabbricante  esegue  o  fa  eseguire  la  pertinente   procedura   di valutazione della conformita’ di cui all’articolo 19 del  regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui  all’allegato  III  del regolamento DPI anche al fine di  esibirla  a  seguito  di  richiesta motivata da parte delle Autorita’ di vigilanza del mercato. 
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita’ UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI. 
3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI.»; 

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