Esportazione/importazione di sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, dell’11 dicembre 2018

Esportazione/importazione di sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, dell’11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE.)
In data 27 febbraio 2019 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE 2019/330 dell’11 dicembre 2018 (G.U. L59/1 del 27/02/2019) il quale apporta modifiche all’Allegato I e V del Reg. UE n. 649/2012 sulle importazioni di sostanze chimiche pericolose. Tale ultimo regolamento ha attuato la Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC – Prior Informed Consent), firmata l’11 settembre 1998 ed entrata in vigore il 24 febbraio 2004, avente ad oggetto la disciplina delle esportazioni e importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed incentrata sul principio del previo assenso informato («procedura PIC»).
Il Regolamento Delegato UE 2019/330 modifica le parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 con riferimento all’impiego delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron (rientranti nella categoria d’uso «pesticidi»), vietato nell’Unione attraverso regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ugualmente è vietato che l’uso del maneb e della sostanza attiva fipronil (sempre nella categoria d’uso «pesticidi») in quanto scaduta domanda di rinnovo dell’approvazione (priva di fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo).
Ulteriori modifiche riguardano il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta aggiunte (dal Regolamento Delegato UE 2019/330) all’elenco di cui alla parte 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, mentre sono eliminati il carbofurano e il triclorfon dall’elenco di cui alla parte 2 (e apportata modifica alla parte 1).
Siccome la Conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha incluso i composti di tributilstagno nell’allegato III della Convenzione, questi composti sono stati iscritti nell’allegato III nella categoria d’uso «industriale», alla procedura PIC: questa modifica ha portato all’inserimento dei composti di tributilstagno nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 parti 1 e 3.
Inoltre, il Regolamento Delegato UE 2019/330 aggiunge alla parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 le paraffine clorurate a catena corta, sostanze che sono già elencate nella parte B dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell’Allegato A della Convenzione.
Ulteriori modifiche riguardano, infine, l’inserimento nelle voci di cui alla parte 2 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, delle miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 % in forza anche delle modifiche attuate dal regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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