Esposizione alle radiazioni ionizzanti in vigore dal 27 agosto

Pubblicato in GU il Dlgs 31 luglio 2020 n° 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e riordina la normativa relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Entrerà in vigore dal 27 agosto, abroga, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e contiene alcune novità importanti. 

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 29)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Il presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni ionizzanti, e disciplina: 
    a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
    b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; 
    c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
    d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. 
  2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. 
  3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. 
  4. In attuazione dei principi di cui al comma 3: 
    a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per la collettivita’ sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu’  benefici che svantaggi; 
    b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione professionale e del pubblico e’ ottimizzata allo scopo  di  mantenere al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la probabilita’ dell’esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori economici e sociali. L’ottimizzazione della protezione  di  individui soggetti a esposizione medica e’ riferita all’entita’  delle  singole dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell’esposizione.  Questo principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni tissutali; 
    c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle dosi cui e’ esposto un individuo non puo’ superare i  limiti  fissati per  l’esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi. 

E-learning_1.pngDECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 

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