Formazione e addestramento salute e sicurezza

Nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento

Formazione e addestramento salute e sicurezza

Formazione e addestramento per la salute e sicurezza Di scaffolder e rigger Nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento Il documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Assomusica del 30/10/2014, rinnovato in data 18/01/2018. Documento INAIL

Il presente documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Assomusica del 30 ottobre 2014, rinnovato in data 10 gennaio 2018, fornisce, in relazione a quanto previsto dal “decreto palchi e fiere” del 22 luglio 2014 e dalla relativa Circolare ministeriale esplicativa, indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, spesso operanti nell’ambito del settore degli spettacoli e dell’intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità. Proprio in relazione a tale complessità e peculiarità Inail e Assomusica hanno ritenuto di procedere ad una ricognizione delle migliori soluzioni concretamente attuate, al fine di individuare i percorsi che possano costituire utile riferimento operativo per la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione e di addestramento non solo rispettosi delle norme vigenti ma anche efficaci in termini prevenzionistici.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di ogni azienda, pubblica e privata, trova la sua regolamentazione nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale riserva un ruolo essenziale in termini prevenzionistici alla formazione e all’addestramento dei lavoratori, sul presupposto che solo un lavoratore consapevole ed edotto dei rischi delle attività che svolge le può affrontare al meglio riducendo i rischi di subire infortuni o contrarre malattie professionali. 


Con specifico riferimento al settore dello spettacolo, il comma 2-bis dell’art. 88 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 

Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, è il decreto interministeriale recante: “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” del 22 luglio 2014 (indicato nel seguito anche come “decreto palchi”), che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili. 

Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
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