- 3 Novembre 2017
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
Divisa e abiti da lavoro
Gli indumenti da lavoro
Sebbene trovi scarsa applicazione nella pratica, per legge l’obbligo di lavaggio di tute da lavoro e divise in genere spetterebbe al datore di lavoro. In caso contrario il lavoratore è tenuto quantomeno al rimborso spese. Per quanto riguarda abiti da lavoro con scopo di protezione questo principio è da tempo affermato (si ritrova già nella circolare del Ministero del Lavoro n° 34)
Ribadiamo che, onde assicurare la fornitura di indumenti funzionali e consoni alle peculiarità dei diversi servizi, il Responsabile di Servizio ha facoltà di avvalersi del parere consultivo dell’RSPP Aziendale sentito il parere del RLS Aziendale .
La prima cosa da tenere presente è che gli indumenti dell’abbigliamento da lavoro vengono indossati, ogni giorno, per parecchie ore spesso consecutive, quindi è molto importante valutare anche aspetti come la qualità dei tessuti con cui vengono realizzati gli indumenti da lavoro con la stessa cura con cui scegliamo quelle per i nostri abiti di tutti i giorni.
Prima di essere bello un capo di abbigliamento da lavoro deve essere prima di tutto adeguato, comodo e realizzato con fibre che permettano di svolgere al meglio la nostra attività (che siano impermeabili o traspiranti, etc), quindi è bene leggere attentamente l’etichetta prima di effettuare una scelta. Dall’etichetta infatti è possibile risalire al materiale con cui sono realizzati e anche alle istruzioni per un lavaggio corretto. Quando si tratta di lavoro, infatti, la praticità e la comodità vengono prima dell’eleganza, senza ovviamente trascurare il decoro e un certo senso estetico di base, indispensabile per garantire in ogni modo una bella presenza.
Il controllo dei materiali con cui vengono realizzati gli indumenti da lavoro è importante anche perché alcune persone potrebbero essere intolleranti a determinati tipi di tessuto, in particolar modo nel caso delle fibre sintetiche da laboratorio. Le fibre sintetiche, infatti, per quanto moderne e innovative potrebbero contenere sostanze chimiche difficilmente tollerabili dal PH della pelle.
Se il datore di lavoro impone al proprio dipendente di indossare una specifica divisa solo sul luogo di lavoro, o se ciò è auspicabile per motivi di igiene e di pulizia, gli deve pagare il tempo necessario per indossarla e per toglierla alla fine della giornata lavorativa. È quanto chiarito dal Tribunale di Milano con una sentenza.
Il caso deciso dal giudice lombardo è abbastanza emblematico: si tratta del dipendente di una nota catena di fast food cui l’azienda aveva imposto, durante l’orario di lavoro, di indossare la divisa con i loghi e i colori della società. Senonché, posta la distanza tra lo spogliatoio e la cucina (circa 20 minuti) il lavoratore aveva chiesto al datore di retribuirgli il tempo per cambiarsi, sia all’entrata che all’uscita dai locali. Richiesta respinta al mittente e, quindi, confluita in un ricorso al giudice.
Il dipendente – si legge nella sentenza – ha diritto a vedersi, in busta paga, conteggiato anche il tempo necessario per indossare e dismettere la “tuta” o qualsiasi altra divisa richiesta dall’azienda. In particolare, secondo la giurisprudenza, il tempo necessario per vestire e togliere la divisa aziendale va retribuito solo se il datore di lavoro impone al lavoratore di cambiarsi sul luogo di lavoro; al contrario, non va pagato se al lavoratore è data facoltà di scelta sul tempo e sul luogo ove indossare la divisa: cosa che, quindi, può serenamente avvenire anche da casa, in luogo dei normali abiti.
Il predetto principio opera a prescindere dalle ragioni per cui l’azienda impone i vestiti. Ad esempio, se ragioni di igiene (si pensi al cuoco di una pizzeria che è costantemente a contatto con il cibo, all’infermiere di un laboratorio di analisi private, all’addetto al banco frigo di un supermercato) o criteri di normalità sociale impongono l’obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro, il tempo necessario per la vestizione e svestizione va, ugualmente, considerato come orario di lavoro e, quindi, retribuito.
L’azienda può imporre ai propri dipendenti l’uso di abiti specifici per diverse ragioni, come:
- elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divise;
- mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa:
- protezione da rischi per la salute e la sicurezza.
In tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi.
Non è tutto. Al dipendente cui sia imposto un particolare abito sul luogo di lavoro, l’azienda deve anche rimborsare i costi di lavanderia per la pulizia della “tuta”. Il lavaggio degli indumenti infatti va risarcito se non trova una specifica voce sulla busta paga. Si tratta di un principio chiarito a più riprese dalla giurisprudenza e considerato ormai pacifico. Secondo una recente sentenza, spetta all’azienda, e non al lavoratore, l’obbligo di garantire l’efficienza degli equipaggiamenti in dotazione (per es. i dispositivi di protezione individuale): un obbligo che sussiste non solo per quanto riguarda la prima consegna del suddetto vestiario, ma anche per l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Viene così definitivamente riconosciuto, a carico del datore, il dovere di provvedere alla fornitura e manutenzione periodica, compreso il lavaggio, degli indumenti.
A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità.
Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all’interno dell’azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate, la scelta, ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Tornando al problema dei tempi necessari alla vestizione e svestizione, anche la Cassazione, non molto tempo fa, aveva fornito lo stesso principio, sancendo che il tempo impiegato per indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro se il datore ne impone l’utilizzo in azienda.
Del resto, una tale soluzione è assolutamente conforme allo spirito della legge che, con l’espressione «orario di lavoro» si riferisce a «qualsiasi periodo in cui il lavoratore resta a disposizione del proprio datore di lavoro, nell’esercizio delle sue attività lavorative o delle sue funzioni», con esclusione degli intervalli di tempo in cui il dipendente gode della piena disponibilità.
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