- 10 Aprile 2018
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
Edizione 2018 Pubblicazione realizzata da Inail
Guida Assicurazioni INAIL
La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro.
Lo Stato stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l’onere economico.
L’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa guida analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l’assicurazione ed a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati.
L’assicurazione Inail è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico, (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e succ. mod.), e anche da numerose disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela Inail a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghi/e).
In tal senso si cita in particolare il d.lgs. 38/2000, emanato in relazione all’art. 55 della legge n. 144/1999, unitamente alle numerose sentenze della Corte Costituzionale ed ai principi posti dalla Corte di Cassazione che hanno determinato l’estensione delle categorie di lavoratori e delle attività soggette all’obbligo assicurativo.
Il rapporto assicurativo nasce per effetto di legge al verificarsi dei requisiti previsti.
Il datore di lavoro è tenuto a presentare all’Inail la denuncia dell’attività esercitata, in quanto ritenuta rischiosa.
Di norma il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall’Inail con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In via generale il costo dell’assicurazione – vale a dire il premio assicurativo – è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.
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