Il Decreto legislativo 231/2001 e la responsabilità esimente

Articolo di Maria Lubrano

Il Decreto legislativo 231/2001 e la responsabilità esimente

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sula “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della L. 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ ordinamento giuridico la responsabilità in sede penale degli enti/aziende,in aggiunta alla responsabilità del soggetto che ha compiuto l’eventuale atto illecito. 

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella pena enti/aziende e i loro interessi economici, che erano, fino all’entrata in vigore della Legge, esenti da qualsivoglia responsabilità per reati commessi da dipendenti e/o amministratori. 

La responsabilità penale personale, lasciava enti/aziende privi di sanzioni, se non l’eventuale risarcimento del danno (che è cosa diversa). Dal punto di vista penale, gli artt. 196 e 197 del C.P. prevedono solo un obbligo civile di risarcimento a carico, nel caso in cui il responsabile materiale dell’illecito non potesse far fronte al pagamento.

Si capisce bene l’importanza della norma: enti, associazioni, soci, non possono dichiararsi più estranei in un procedimento penale a carico di dipendenti e /o amministratori nel caso in cui l’illecito sia nel loro interesse.

La scelta iniziale, molto riduttiva dei reati presi in considerazione dal decreto 231/2001, è stata ampliata dal legislatore con l’inserimento di altre categorie di illeciti, con l’introduzione dell’art. 25-septies nell’impianto normativo, che estende la responsabilità anche in caso di lesioni ed omicidio colposo derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi  di lavoro.

I destinatari della norma sono (cit. Art 1 comma 2) :

“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”

Sono altresì specificati anche i soggetti giuridici cui la norma non viene applicata (cit. Art. 1 comma 3): “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”

Il legislatore ha previsto la responsabilità solo nei casi in cui, i responsabili materiali dell’illecito, legati ad enti/aziende, abbiano commesso il reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente/azienda stessi. Qualora il vantaggio non si fosse concretizzato, vale comunque l’assunto che l’azione abbia il suo movente nell’interesse dell’ente/azienda.

Ma se, da una parte vi è l’estensione della responsabilità a carico dell’ente/azienda, dall’altra l’art. 6 della medesima norma, concede un “esonero” dalle stesse responsabilità qualora, nel procedimento penale, l’ente/azienda possa dimostrare di aver adottato un Modello di gestione e controllo efficace ed idoneo alla prevenzione del reato considerato (MOG).

Si precisa che l’ “esonero” è sottoposto al giudizio di idoneità del Modello organizzativo del giudice che conduce il processo a carico. 

Diventa chiaro come l’adozione del MOG, abbia come obiettivo finale, un giudizio da parte dell’autorità giudiziale, in caso di illecito.  

La finalità del Modello esige che l’ente/azienda, valuti attentamente l’adeguatezza del proprio Modello e per quanto non vi sia obbligatorietà della sua adozione, è chiara anche la necessità della stessa se si vuole usufruire della possibilità esimente data dalla norma.

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