- 6 Febbraio 2018
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m2
Inquadramento dell’attività parco avventura
Parchi avventura e sicurezza antincendio. È stato pubblicato dai Vigili del Fuoco un nuovo quesito datato 18 gennaio 2018 in merito all’applicazione degli obblighi del Dpr 151/2011 sui parchi avventura, sull’inquadramento ai fini della prevenzione antincendio della gestione e della realizzazione di tali attività. Comando provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco, con esiti confermati in seconda lettura dalla Direzione generale del Dipartimento VVF del Ministero dell’Interno e dalla Direzione regionale.
Si rappresenta che, in tema di percorsi acrobatici installati presso strutture ricreative, per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell’uso di tali attrezzature.
Viene indicato come un parco divertimento “non avendo all’interno del suo sedime alcun locale di intrattenimento così come definito al Titolo I del Dm 19 agosto 1996, non è classificabile tra le attività individuate al punto 65 dell’allegato I al Dpr 151/2011″. Ancora, tale struttura, in merito all’applicazione della regola tecnica citata, può essere assimilata ai parchi dei divertimenti, lettera i) dell’art. 1 della citata regola tecnica.
Inquadramento dell’attività parco avventura
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