- 18 Maggio 2019
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
Ministero del Lavoro – interpello n.3/2019
installazione videosorveglianza sui luoghi di lavoro
Con l’istanza di interpello n. 3/2019 il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro chiede il parere del Ministero del lavoro in merito all’applicazione del silenzio assenso per la richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti videosorveglianza sui luoghi di lavoro.
Si chiede in pratica se il silenzio dell’organo amministrativo, in relazione all’istanza di autorizzazione di istallazione di impianti id videosorveglianza, possa essere considerato un assenso tacito, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.
Più in particolare, si chiede se il silenzio dell’organo amministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si rappresenta quanto segue. Per espressa previsione del secondo comma dell’articolo 4 della citata legge n. 300 del 1970, sono esclusi dall’ambito applicativo del primo comma del medesimo articolo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Il terzo comma stabilisce, invece, l’utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapportodi lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Le disposizioni contenute nell’articolo 4 sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro.
Più in particolare, si vuole evitare che l’attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro. La formulazione della norma affida, in primis, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori.
In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
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