- 15 Aprile 2019
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
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La verifica di apprendimento deve essere effettuata in presenza?
Le verifiche finali dei lavoratori solo per i corsi che prevedono la verifica finale.
Ai sensi della vigente normativa prevenzionistica, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore o equiparato riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avuto anche riguardo delle conoscenze linguistiche per i lavoratori stranieri, che assicuri la conoscenza, oltrechè dei concetti generali della normativa, dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione, di natura obbligatoria, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
I lavoratori i dirigenti e i preposti devono ricevere, obbligatoriamente, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, in modo da garantire la conoscenza dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, della definizione e individuazione dei fattori di rischio e delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
L’ interpello 12/2014, in relazione allo svolgimento degli esami finali in modalità e-Learning dice chiaramente:
Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell’Allegato I, che al punto d) stabilisce che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”.
Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria.
Chi puo fare la verifica:
La verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’effettività dell’apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell’Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (DI 06/03/2013).
Come avviene la prova di appendimento presenza o videoconferenza:
La verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare “le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali”, deve essere effettuata ‘”dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale”.
Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 – il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, “la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”.
Aggiornamenti:
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, né la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
In merito ai corsi di aggiornamento non è prevista alcuna verifica di apprendimento, che in ogni è indispensabile ai fini, tra l’altro, della prova dell’adempimento dell’obbligo in esame.
E’ interessante anche leggere l’ interpello 12/2014 del 11 luglio 2014:
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