LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 15 Regione Piemonte

Legge quadro in materia di incendi boschivi  (GU 3a Serie Speciale – Regioni n.13 del 30-03-2019)

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 15  Regione Piemonte

1. La Regione persegue  la  finalita’  di  protezione  del  propriopatrimonio boschivo dagli incendi. 
2. Ai fini della presente legge si intende per: 
a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettivita’ ad espandersi  su  aree  boscate,  cespugliate o   arborate,   comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste  all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e  pascoli limitrofi a dette aree; 
b) incendio  di  interfaccia:  incendio  che  interessa  aree  di interfaccia urbano-rurale, ossia il  luogo  dove  l’area  naturale  e quella urbano-rurale si incontrano e  interferiscono  reciprocamente;
tale incendio puo’ avere origine sia in prossimita’ dell’insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo  che  successivamente  puo’ interessare, per propagazione, le zone di interfaccia; 
c)  accensione  fuoco:  la  combustione   di   residui   vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l’ha messa in atto; 
d) abbruciamento: la combustione di residui  vegetali  con  fuoco condotto in modo andante; 
e)  fuoco  prescritto:  tecnica  di   applicazione   esperta   ed autorizzata  del  fuoco  su  superfici  prestabilite  per  conseguire specifici  obiettivi  gestionali,   definiti   dalla   pianificazione antincendi; 
f) Sistema operativo regionale antincendi  boschivi,  di  seguito denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale,  per  effetto  della  stipulazione  di  appositi   accordi   o convenzioni, puo’ avvalersi delle  istituzioni  dello  Stato  di  cui all’art. 2, del volontariato di cui all’art.  3  e  di  soggetti  che svolgono attivita’ in attuazione dei contratti di  cui  al  comma  4, lettera e). 
3. Il Sistema operativo AIB opera secondo  le  procedure  operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura  regionale  competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso. 
4. In applicazione della legge 21  novembre  2000,  n.  353  (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale: 
a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi; 
b) predispone e approva il piano regionale per la  programmazione delle attivita’  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  agli incendi   boschivi,   in   coordinamento   con   gli   strumenti   di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n.  4 (Gestione  e  promozione  economica   delle   foreste)   e   provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche  in  applicazione  del decreto della Presidenza del Consiglio dei  ministri  –  Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001  (Linee  guida  relative  ai piani regionali per la programmazione delle attivita’ di  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi); 
c) la revisione del piano di cui alla lettera b) e’ preceduta  da una relazione consuntiva sugli incendi  boschivi,  che  evidenzia  il quadro dei dati significativi dell’attivita’ svolta  nell’anno  e  le criticita’ riscontrate, da  presentare  alla  commissione  consiliare competente; 
d) costituisce il Sistema operativo AIB secondo  quanto  previsto al comma 2, lettera f); 
e) stipula contratti per l’impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attivita’ formative ed informative; 
f) istituisce e coordina la Sala operativa  unificata  permanente(SOUP) secondo le modalita’  previste  dall’art.  7  della  legge  n. 353/2000; 
g) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati  dal  fuococon le modalita’ previste dal regolamento forestale di  cui  all’art. 13 della legge regionale n.  4/2009  ed  eventualmente  approvando  i piani di intervento straordinari di cui all’art. 17,  comma  2  della stessa legge regionale n. 4/2009. 
Capo I – Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
Capo II – Divieti, sanzioni e prescrizioni
Capo III – Abrogazioni di norme e disposizioni finanziarie

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