- 8 Aprile 2019
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
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Legge quadro in materia di incendi boschivi (GU 3a Serie Speciale – Regioni n.13 del 30-03-2019)
LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 15 Regione Piemonte
1. La Regione persegue la finalita’ di protezione del propriopatrimonio boschivo dagli incendi.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettivita’ ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
b) incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l’area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente;
tale incendio puo’ avere origine sia in prossimita’ dell’insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente puo’ interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;
c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l’ha messa in atto;
d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;
e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;
f) Sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi o convenzioni, puo’ avvalersi delle istituzioni dello Stato di cui all’art. 2, del volontariato di cui all’art. 3 e di soggetti che svolgono attivita’ in attuazione dei contratti di cui al comma 4, lettera e).
3. Il Sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.
4. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:
a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;
b) predispone e approva il piano regionale per la programmazione delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);
c) la revisione del piano di cui alla lettera b) e’ preceduta da una relazione consuntiva sugli incendi boschivi, che evidenzia il quadro dei dati significativi dell’attivita’ svolta nell’anno e le criticita’ riscontrate, da presentare alla commissione consiliare competente;
d) costituisce il Sistema operativo AIB secondo quanto previsto al comma 2, lettera f);
e) stipula contratti per l’impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attivita’ formative ed informative;
f) istituisce e coordina la Sala operativa unificata permanente(SOUP) secondo le modalita’ previste dall’art. 7 della legge n. 353/2000;
g) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuococon le modalita’ previste dal regolamento forestale di cui all’art. 13 della legge regionale n. 4/2009 ed eventualmente approvando i piani di intervento straordinari di cui all’art. 17, comma 2 della stessa legge regionale n. 4/2009.
Capo I – Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
Capo II – Divieti, sanzioni e prescrizioni
Capo III – Abrogazioni di norme e disposizioni finanziarie
Capo II – Divieti, sanzioni e prescrizioni
Capo III – Abrogazioni di norme e disposizioni finanziarie
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