- 10 Marzo 2021
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
ABC dei Lavoratori Elenco Organismi Notificati CE per i Dispositivi di
Protezione Individuale UNI EN 149:2009
A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale
Versione marzo 2021
Elenco degli Organismi notificati CE XXXXX (XXXX numero Organismo Notificato) per la Marcatura CE dei DPI per le vie respiratorie (ai sensi degli allegati V, VII e VIII del Regolamento (UE) 2016/425). L’intento è quello di riportare una modalità per rintracciare, dal numero presente sul DPI (tipo CE XXXX), il nome ed i riferimenti dell’Organismo Notificato. I riferimenti di confronto allegati degli ON sono quelli presenti nella banca dati dell’Unione Europea (Nando).
In allegato, inoltre, Documento di sintesi ed analisi dei percorsi di conformità necessari alla Marcatura CE di un DPI per la protezione delle vie respiratorie rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 149:2009 in accordo al Regolamento (UE) 2016/425.
Le semi maschere filtranti antipolvere rientrano in categoria III dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425.
UNI EN 149:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semi maschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura”
Data entrata in vigore: 22 ottobre 2009
Recepisce: EN 149:2001+A1:2009
Norma tecnica armonizzata Regolamento (UE) 2016/425 L’applicazione della norma dà la presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS – Allegato II Regolamento (UE) 2016/425) (Vedi Allegato ZA della norma UNI EN 149:2009) e, di conseguenza, l’applicazione determina l’apposizione corretta della Marcatura CE.
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 24 Requisiti relativi agli organismi notificati
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell’uso o nella manutenzione dei DPI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività.
Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
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