MODALITÀ FORMATIVE NEL SETTORE SSL

La diffusione delle information and communication technology documento INAIL

MODALITÀ FORMATIVE NEL SETTORE SSL Prodotto: Fact sheet Edizioni: Inail – 2017

elearningL’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha introdotto diversi elementi di novità in merito alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ ASPP) e ha apportato modifiche agli accordi che regolamentano la formazione delle altre figure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Nell’accordo è stato, infatti, dedicato ampio spazio alla metodologia di insegnamento e di apprendimento, sia per quanto attiene alla modalità di formazione in presenza che in modalità a distanza, con la finalità di uniformare, per quanto possibile, i criteri di qualificazione della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione e di fornire un quadro di riferimento completo e di facile lettura per il datore di lavoro e gli operatori del settore. In particolare l’allegato II riporta i requisiti e le specifiche di carattere organizzativo e tecnico per lo svolgimento della formazione in SSL in modalità e-learning, unita mente ai profili di competenze per la gestione didattica e tecnica e alla documentazione che l’ente erogatore deve predisporre ai fini della certificazione della formazione. Al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione in e-learning è stato chiarito che per i corsi in materia di SSL tale modalità è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme, accordi o dalla contrattazione collettiva come nel caso della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). L’accordo ha esteso la possibilità di utilizzare la modalità e-learning al Modulo A per RSPP/ASPP e alla formazione specifica per i lavoratori a rischio basso, così come riportato nell’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011. Poiché la formazione specifica per i lavoratori deve essere riferita all’effettiva mansione svolta tenendo conto degli esiti della valutazione dei rischi, l’e-learning vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi e d’altro canto non è consentito per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto anche se operano in aziende inserite nel rischio basso. Il soggetto formatore dovrà essere dotato di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei pro- cessi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo Learning Management System (LMS). Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale Shareable Con- tent Object Reference Model (SCORM) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici nella piattaforma LMS utilizzata. Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.

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