Parapetti provvisori – Quaderno Tecnico

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici 2018

Parapetti provvisori – Quaderno Tecnico

L’adozione dei parapetti provvisori permette di ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprime il concetto di protezione collettiva. La classificazione introdotta dalla norma tecnica di prodotto UNI EN 13374: 2013 contribuisce in maniera incisiva al processo di valutazione del rischio in quanto mette in relazione i requisiti prestazionali e geometrici che i parapetti devono possedere con quelli relativi alla superficie di lavoro, esprimibili attraverso la pendenza e l’altezza di caduta.
Documenti di riferimento
– D.lgs. 81/08 e smi 
– Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
– D.lgs. 206/05 e smi 
– Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
– UNI EN 13374: 2013 
– Sistemi temporanei di protezione dei bordi 
– Specifiche di prodotto, metodi di prova.
Cosa sono 
I parapetti provvisori sono dispositivi di protezione collettiva (DPC) destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute dall’alto. Sono costituiti da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (ad es. legno, acciaio ecc)
Destinazione d’uso 
I parapetti provvisori devono essere utilizzati nelle lavorazioni in cui c’è il rischio di caduta dall’alto e cioè nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) e nei lavori di scavo (attività lavorative che espongono il lavoratore anche al rischio di caduta all’interno dello scavo ad una quota posta ad una profondità superiore a 2 m rispetto al piano di campagna).

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