Responsabile rischio amianto

la nomina dell’RRA è obbligatoria in quanto la norma è di tipo prescrittivo

Responsabile rischio amianto

Riceviamo e pubblichiamo documento di Silvio Coxe sull’argomento.

La normativa nazionale in vigore identifica il ruolo e le responsabilità di questa figura professionale, ma non ha codificato il percorso formativo necessario e abilitante del professionista che intende assumere questo incarico. A tale figura la norma non richiede alcun requisito e questo, a parere dello scrivente, è del tutto sbagliato perché per poter consapevolmente e correttamente svolgere questo compito è indispensabile un’adeguata conoscenza del problema amianto, almeno dei suoi aspetti gestionali, che si può conseguire soltanto frequentando un adeguato corso di formazione e acquisendo competenze in campo.
Il d.m. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto) al p.to 4 ( Programma di controllo dei materiali di amianto in sede ) impone al proprietario dell’immobile e/o al responsabile dell’attività che vi si svolge, quindi al Datore di Lavoro, la designazione, qualora si riscontri l presenza di MCA, di una “figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto” comunemente conosciuto con il nome “Responsabile del Rischio Amianto” (di seguito RRA). E’ bene sottolineare che la nomina dell’RRA è obbligatoria in quanto la norma è di tipo prescrittivo e la sanzione per mancata designazione è da € 3.615 a € 18.076 (L. 257/92, art. 15, c. 2).
Relativamente ai compiti che la normativa affida al RRA, il quadro è meno complesso di quanto sembra. Il RRA ha l’unico compito di coordinare le attività manutentive che possono riguardare i MCA. Le altre attività quali i censimenti, le informative, la segnalazione dei materiali rimangono in capo al proprietario e/o al responsabile delle attività svolte nell’immobile così come precedentemente descritti.
Nella pratica comune il RRA è diventato il “responsabile del rischio amianto” ma in verità lo spirito originario del decreto era differente. Nell’ottica del 1994, anno in cui praticamente in ogni sito esistevano MCA, il RRA era una figura alla quale il legislatore intendeva affidare il compito di evitare che i materiali venissero perturbati per errato coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella loro custodia e manutenzione. È evidente che, considerata la professionalità necessaria per rivestire questo ruolo, il RRA diventa il referente a tutto tondo per il problema amianto in un edificio, ma è bene ricordare che la maggior parte delle attività che svolge le conduce in veste di figura che assiste il suo committente.
Quello del RRA è un ruolo che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso, l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale, conflittualità esasperate e difficoltà di azione.
Spunti di riflessione nell’ottica della stesura dell’ormai improcrastinabile Testo Unico Amianto:

• definire a livello nazionale e condiviso quali sono i requisiti professionali e il percorso formativo del RRA;
• ridisegnare i ruoli individuando nel RRA una figura di consulente analoga a quella del RSPP con compiti e funzioni ben definiti sui censimenti e la gestione del rischio;
• continuare l’attività di professionalizzazione dei laboratori qualificati a svolgere analisi sull’amianto individuando criteri coerenti con la delicatezza dei temi trattati;
• estendere le competenze del RRA in modo da coprire anche le situazioni attualmente non comprese come le attrezzature e i terreni;
• individuare indici di valutazione coerenti a livello nazionale, abbandonando le tentazioni localistiche che, evidentemente, non hanno riscontro in termini sanitari;
• supportare l’attività di questa delicata figura con un’informazione coerente con le conoscenze in materia abbandonando le tentazioni sensazionalistiche che non concorrono a un’adeguata gestione di questo tema delicato.

geom. Silvio Coxe
Management consultant per le imprese di costruzioni per la gestione della commessa edile “dall’offerta alla realizzazione”;
Management consultant per la sicurezza sul lavoro e la gestione amianto;
Auditor dei sistemi di gestione  Qualità – Sicurezza – Ambiente;
Docente ai corsi di formazione per la sicurezza degli ambienti di lavoro;
Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) –  Regione Emilia Romagna n° P.G. 92941 del 29/09/05 (FE);
Management consultant in edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building).

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