Rifiuto vaccino anti Covid-19

Nota INAIL 18.2.2021

Tutela assicurativa Inail e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-19 da parte del personale infermieristico.

Si riscontra la nota del 18.2.2021 (all.1-3), con cui è stato trasmesso il quesito formulato con PEC del 17.2.2021 dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per chiarire quanto segue.

Nel quesito si chiede all’Inail se e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19, considerato che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca l’obbligatorietà della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato responsabilità del datore di lavoro in materia di protezione dell’ambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e dall’altro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilità per violazione del codice deontologico.

Nel quesito si chiede in particolare se la malattia infortunio sia ammissibile o meno alla tutela Inail nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus.

In merito a quanto richiesto relativamente alla tutela infortunistica si chiarisce che l’assicurazione (obbligatoria e pubblica) gestita dall’Istituto opera al ricorrere dei presupposti previsti direttamente dalla legge.

Si tratta di attività vincolata sottratta alla disponibilità delle parti, intendendosi con ciò non solo il lavoratore e il datore di lavoro, ovvero il soggetto assicurante su cui grava l’obbligo di versare i premi assicurativi, ma lo stesso Istituto assicuratore.

La tutela assicurativa è così intensa da operare anche indipendentemente dall’eventuale inadempimento dell’obbligo assicurativo da parte del soggetto assicurante.

L’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo (principio di automaticità delle prestazioni).

Ne deriva che la tutela assicurativa non può essere sottoposta a ulteriori condizioni oltre quelle previste dalla legge.

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