Scale portatili – Quaderno Tecnico

Le scale portatili vengono adottate, quale mezzo di accesso e lavoro, in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili.

Scale portatili – Quaderno Tecnico INAIL 2018

Le scale portatili vanno utilizzate, come posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati
Documenti di riferimento 
– D.lgs. 81/08 e s.m.i. – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
– D.lgs. 206/05 e s.m.i. 
– Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229. 
– UNI EN 131-1: 2015 
– Scale – Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali. 
– UNI EN 131-2: 2017 
– Scale – Parte 2: Requisiti, prove, marcatura. 
– UNI EN 131-3: 2018 
– Scale – Parte 3: Marcatura e istruzioni per l’utilizzatore. 
– UNI EN 131-4: 2007 
– Scale – Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere. 
– UNI EN 131-6:2015 – Scale – Parte 6: Scale telescopiche. 
– UNI EN 131-7: 2013 – Scale – Parte 7: Scale movibili con piattaforma. 
– UNI EN 14183: 2004 – Sgabelli a gradini. – UNI 10401: 2004 – Scale d’appoggio portatili a sfilo e innestabili per usi professionali specifici per l’industria. 
– CEI EN 61478: 2002 – Lavori sotto tensione – Scale in materiale isolante. 
– CEI EN 50528: 2011 
– Scale isolanti per uso su impianti di bassa tensione o in loro prossimità. 
Cosa sono 
Attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici.
Destinazione d’uso 
Le scale portatili possono essere utilizzate: 
– nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza;
– nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

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