- 22 Gennaio 2019
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
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USL Toscana Sud Est Agenti Fisici a cura di Iole Pinto, Andrea Bogi, Nicola Stacchini, Francesco Picciolo
Scheda Tecnica Responsabile Sicurezza LASER
Responsabilità della sicurezza Le responsabilità della sicurezza nell’utilizzo di un laser presente in azienda è a carico del Datore di Lavoro che può avvalersi di personale qualificato per effettuare la valutazione.
L’articolo 216 del capo V titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio dei sistemi laser sia effettuata secondo quanto dettato dalle norme IEC.
La norma principale per la sicurezza di tali apparecchiature è la CEI EN 60825-1 all’interno della quale, per quanto concerne in particolare la valutazione dei rischi, viene citata la linea guida IEC TR 60825-14 SAFETY OF LASER PRODUCTS – Part 14: A user’s guide Tale linea guida fornisce le seguenti indicazioni:
• Ove vi siano rischi dovuti all’utilizzo di sistemi laser, deve essere stabilito un regolamento per l’uso sicuro di tali sistemi, che andrà ad integrare il documento di valutazione dei rischi. Tale documentazione dovrà prevedere anche misure specifiche di controllo del rischio compresa la gestione di dispositivi di protezione sia collettivi che individuali e dovrà essere aggiornata regolarmente.
• Un regolamento specifico per la sicurezza dei laser non è in genere necessario per i sistemi in classe 1 e 2 e potrebbe non essere necessario per le classi 1M e 2M. In accordo con la citata linea guida IEC, la gestione della sicurezza per i sistemi Laser è assegnata a figure di riferimento con differenti specifiche responsabilità.
Personale competente Rischio Laser
Qualora nell’ambito del SPP di un’azienda ove si utilizza il laser non siano presenti competenze tali da poter individuare le misure di prevenzione e protezione per la corretta gestione del rischio Laser, l’azienda dovrà rivolgersi a Personale Competente. Quest’ultimo deve avere sufficiente competenza in materia di sicurezza laser, per effettuare la valutazione del rischio, la determinazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione e la stesura di un regolamento comprendente le procedure per il corretto utilizzo del sistema laser presente in azienda.
Il Personale Competente LASER non deve necessariamente essere un impiegato dell’azienda ma potrebbe essere un consulente esterno. La sua assistenza in genere è richiesta solo temporaneamente, per esempio al momento dell’installazione di un nuovo apparato, della valutazione iniziale del rischio e della elaborazione delle procedure per la corretta gestione del sistema laser. La gestione quotidiana della sicurezza all’interno dell’azienda è viceversa demandata alla figura del Tecnico Sicurezza Laser di seguito descritta.
Tecnico Sicurezza Laser (Laser Safety Officer) Il Tecnico Sicurezza Laser dovrebbe essere sempre nominato nelle aziende dove si utilizzano laser in classe 3B o 4. Tale figura è raccomandata anche quando siano presenti laser in classe 1M e 2M che producano fasci sufficientemente collimati da costituire un rischio se osservati attraverso strumenti ottici anche a distanza dal sistema laser. Situazioni tipiche in cui si potrebbe rendere necessaria tale figura sono ad esempio situazioni in cui in presenza di macchinari laser classificati in classe 1 o 2 sia necessario accedere per interventi di manutenzione a parti interne del macchinario dove sono presenti livelli di radiazione più elevati; oppure nell’impiego di apparecchi di classe 1M e 2M qualora il personale addetto non sia formato.
I compiti del Tecnico Sicurezza Laser devono essere definiti e concordati con il datore di lavoro nell’ambito del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi e chiaramente documentati ed attribuiti con delega scritta e circostanziata.
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