- 14 Aprile 2020
- Posted by: porto626
- Categoria: Notizie
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INAIL e CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI
Stress OPERATORI SANITARI NELL’EMERGENZA COVID-19
Dai focolai epidemici del dicembre 2019 in Cina, l’infezione correlata al nuovo coronavirus denominato Sars-CoV-2, non precedentemente identificato nell’uomo, si è poi propagata in altri Paesi ed a partire da febbraio 2020 in Italia.
A marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di pandemia da Corona Virus Disease (Covid-19). L’emergenza sanitaria creatasi ha richiesto l’identificazione e l’attuazione di misure di prevenzione con un importante impatto sulle abitudini e sugli stili di vita della popolazione in generale; tra le azioni messe in atto nel tempo dalle autorità nazionali e locali al fine di contrastare la diffusione del virus, il distanziamento sociale e la chiusura di attività produttive e commerciali definite non essenziali.
Tali azioni di contrasto, seppur finalizzate a preservare la salute della popolazione, determinano nuove ed inusuali condizioni di vita e di lavoro dettate dall’emergenza che, associate alla paura crescente per la possibilità di contagio e malattia, hanno effetti sullo stress e sul livello di malessere delle persone.
Fermo restando il potenziale di contagio in ogni ambiente di vita e di lavoro, gli operatori sanitari sono identificabili tra i lavoratori a maggior rischio di esposizione al virus; in aggiunta, il loro impegno in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria li espone altresì ad un crescente sovraccarico operativo ed emotivo.
Ciò è dovuto, in particolare, al confronto con cambiamenti drastici intervenuti nelle condizioni organizzative, relazionali, ambientali e psicologiche, ma anche nella vita privata. Tali aspetti portano ad una situazione di stress crescente ed effetti negativi sulla salute.
Il contesto sopradescritto richiama la rilevanza della definizione stessa di “salute” operata dall’Oms quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità”, definizione peraltro mutuata dal D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).
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