USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

Modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi

USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

l documento fornisce criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, operazioni id manutenzione o in casi di emergenza.Prodotto: Volume Edizioni: Inail – giugno 2017

Il presente documento ha l’obiettivo di definire criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, per operazioni di manutenzione o in casi di emergenza.
In particolare il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso ad attrezzature non previste a tal fine ovvero utilizzate per il sollevamento di materiali dalla banchina.
Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, come regola generale, l’adozione di attrezzature esclusivamente in base alle destinazioni d’uso per le quali sono state progettate e
realizzate e impone, in conseguenza di ciò, un’attenta valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta dei mezzi da adottare nelle fasi lavorative. Nel caso specifico del sollevamento persone, il punto 3.1.4 dell’allegato VI al sopradetto decreto ha però previsto delle eccezioni o meglio ha definito la possibilità, a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine.

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. Al fine di agevolare il datore di lavoro nell’individuazione delle condizioni che possano rientrare nella definizione di eccezionalità, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ha cercato di chiarire il reale significato e l’estensione di tale locuzione, al fine di garantire valide condizioni di sicurezza per i lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine.

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